In che consiste l’attività della SIAE nell’ambito del diritto d’autore?
La funzione istituzionale della SIAE consiste nell’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano. Svolge la propria attività in Italia.
È obbligatorio aderire alla SIAE?
Non è obbligatorio aderire alla SIAE.
L’adesione alla SIAE è libera e volontaria.
L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti. Ma sicuramente l’iscrizione alla SIAE tutela il proprio prodotto e frena un utilizzo irregolare da parte di altri.
L’autore che aderisca alla SIAE, deve sempre avvalersi della sua intermediazione?
Dal momento in cui l’autore aderisce alla SIAE, si avvale della sua intermediazione per le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se interpellato direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori per il rilascio delle autorizzazioni. L’autore non può concedere direttamente le autorizzazioni, non può rinunciare ai diritti e non può accordare riduzioni.
Devo avvalermi della SIAE e fare i bollini anche se è “per uso privato”?
Non esiste uso privato, se si duplica in copie maggiori di 5, perché per la legge antipirateria é sempre divulgazione al pubblico e quindi necessita di vidimazione SIAE pena la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 2.582,00 a 15.493,00 Euro. Il compito di applicare il contrassegno, cioè di “vidimare” i supporti è affidato alla SIAE. Le modalità di rilascio e di utilizzo del contrassegno sono regolamentate dal DPCM 23 febbraio 2009, n.31 (GU n.80 del 6 aprile 2009).
Devo fare i bollini anche se i supporti vengono dati “OMAGGIO”?
La vidimazione è obbligatoria in ogni caso, certamente varierà il costo a bollino a seconda che i supporti siano distribuiti omaggio o destinati alla vendita.
Quali sono i costi?
L’importo da corrispondere per ogni contrassegno è di 0,0310 euro; tale importo è ridotto a 0,0181 euro per i bollini da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato secondo quanto determinato con il D.P.C.M. 21 dicembre 2001.
Ci sono eccezioni a queste situazioni?
In alcuni casi (indicati al comma 3 dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941), fermo restando l’assolvimento degli eventuali obblighi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi, l’apposizione del contrassegno può essere sostituita da apposita dichiarazione identificativa, secondo la previsione dell’art. 6 del DPCM 23 febbraio 2009, n.31.
Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico.
Cosa rischio se vendo un cd della mia band senza bollino SIAE?
Ai sensi dell’art. 171ter della legge 633/41(Diritto d’Autore), chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo di radio o televisione con qualsiasi procedimento, supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, per i quali è obbligatoria l’apposizione del contrassegno (“bollino”) da parte della SIAE e lo fa utilizzando supporti privi di tale contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00 Euro se il fatto è commesso per uso non personale (ndr: la distribuzione è ritenuta uso non personale). Inoltre, lo stesso articolo, al comma 3, aggiunge che “la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità”. Tre sono gli elementi rilevanti per le sanzioni: il fine di lucro, l’uso non personale e la tenuità del fatto.
Posso utilizzare una musica vecchia?
Il Diritto d’Autore decade dopo 70 anni dal decesso dell’autore, ad esempio un’opera di Mozart è libera da diritti d’autore, attenzione però, questo non da il diritto di riprodurla prelevandola (riversamento in gergo tecnico) da un CD Audio in commercio, infatti vi sono sulla musica i diritti di riproduzione dell’editore e degli interpreti (orchestra, strumentisti, cantanti ecc.)
Come posso fare per utilizzare una musica?
– Se debbo utilizzare una musica vecchia posso noleggiare un’orchestra, una sala d’incisione e far eseguire il brano per proprio conto, soluzione non certamente economica;
– se prendo una musica da un CD Audio in commercio debbo richiedere l’autorizzazione dell’autore o meglio dell’editore (spesso è impossibile contattare l’autore se estero), per ottenere la bollinatura SIAE le autorizzazioni dell’autore o dell’editore sono INDISPENSABILI;
– se il CD Rom contiene immagini coperte da copyright (quadri, fotografie ecc.) debbo esibire l’autorizzazione dell’autore dell’editore o del proprietario dell’opera in caso contrario la SIAE non rilascia le necessarie autorizzazioni;
– se utilizzo una musica freeware prelevata da un CD Audio in commercio o da file su internet è meglio accertarsi prima che vi siano le necessarie autorizzazioni da presentare in SIAE.
Come utilizzare musica trovata su internet ?
Con una semplice autocertificazione si deve specificare quale file si è scaricato, e precisamente da quale sito internet è stato preso e in quale data. Di solito in questi siti bisogna guardare “i termini di utilizzo” che il più delle volte sono solo per uso personale, e non per riproduzioni. Molto spesso alcuni siti scrivono che si possono utilizzare i loop o musiche ma non è specificato se vale anche per uso commerciale o se ci sono royalties. Sarà poi la SIAE di Roma che verificherà che l’utilizzo sia effettivamente lecito.
Avv. Raffaella Aghemo